Immigrazione. Titoli di soggiorno, visti di ingresso e cittadinanza all’epoca del coronavirus
In Italia ci sono oltre 5 milioni di stranieri regolarmente residenti e, fra questi, molti sono in attesa del primo rilascio di un permesso di soggiorno, di un rinnovo o di una carta di soggiorno. In tanti, ancora, attendono il rilascio di un nulla osta per ricongiungimento familiare o, dall’estero, in possesso di un nulla osta all’ingresso devono chiedere o aspettano il rilascio del visto.
Cosa accade ai titoli di soggiorno per stranieri in tempi di coronavirus? Proviamo in questo articolo a fare una sintesi ragionata dei vari provvedimenti legislativi e ministeriali dell’ultimo mese.
VALIDITÀ E RINNOVO DEI TITOLI DI SOGGIORNO
RICHIESTA DEL PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO
PROCEDIMENTI IN CORSO
CONVOCAZIONI IN QUESTURA
NULLA OSTA ALL’INGRESSO
NULLA OSTA GIÀ RILASCIATI E VISTI DI INGRESSO IN ITALIA
CITTADINANZA ITALIANA AL COMPIMENTO DEL 18MO ANNO
RICHIEDENTI ASILO
Validità e rinnovo dei titoli di soggiorno in scadenza
Tutti i titoli di soggiorno (permessi e carte di soggiorno) in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020. La circolare del Ministero dell’interno n. 23308 del 21 marzo 2020 prevede che la domanda di rinnovo potrà essere presentata dopo il 15 giugno 2020.
Richiesta del primo permesso di soggiorno
Il decreto legge n. 9/2020, all’art. 9 prevede che sia sospeso per trenta giorni (quindi fino al 1 aprile 2020, salvo nuova proroga) il termine di otto giorni lavorativi entro i quali lo straniero extracomunitario che ha fatto ingresso in Italia deve presentare domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno.
Per i procedimenti in corso, il decreto legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020, n. 18 all’art. 103, comma 1 prevede la sospensione di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data fino al – al momento – 15 aprile 2020.
Dal punto di vista della persona interessata al procedimento, ciò vuol dire che sono sospesi i termini per eventuali integrazioni documentali e i termini per presentare memorie difensive a fronte di un preavviso di rigetto.
Per chi quindi ricevesse dalla Questura o dallo Sportello unico per l’immigrazione una comunicazione nella quale si avvisa del prossimo rigetto e si dà il termine di dieci giorni per presentare documenti o memorie, i dieci giorni sono sospesi e inizieranno a decorrere (o la decorrenza iniziata prima dell’entrata in vigore del decreto rinizierà a decorrere) dal 16 aprile 2020 o dalla diversa data che – probabilmente – verrà individuata in fase di conversione del decreto.
Tutte le convocazioni in Questura finalizzate al rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno sono al momento sospese e chi aveva ricevuto una convocazione per questo periodo riceverà un nuovo SMS con una nuova convocazione.
Il termine era stato inizialmente indicato per le convocazioni fissate nei 30 giorni successivi al 9 marzo 2020 (Circolare del Ministero dell’Interno n. 19964/2020 Ministero dell’interno), una successiva circolare (n. 20359 del 9 marzo 2020) ritiene insufficiente il termine di 30 giorni e dispone la chiusura temporanea al pubblico degli sportelli degli uffici immigrazione destinati al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, senza indicare una data di riapertura che – plausibilmente – sarà comunicata con successiva circolare.
Nulla osta all’ingresso pendenti presso Sportello Unico per l’Immigrazione
La sospensione dei termini fra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 si applica anche ai procedimenti pendenti davanti allo Sportello unico per l’Immigrazione. La circolare del Ministero dell’Interno n. 3511 del 24 marzo 2020 chiarisce che sono sospesi tutti i termini per:
– Rilascio nulla osta al lavoro stagionale;
– Rilascio del nulla osta al lavoro per attività di ricerca, blue card e trasferimenti infrasocietari;
– Conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
– Rilascio nulla osta al ricongiungimento familiare;
– Svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
– Cittadinanza per matrimonio e per residenza;
– Attestazione di apolidia.
Nulla osta già rilasciati e visti di ingresso in Italia
C’è poi la questione dei nulla osta già rilasciati per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare che potrebbero scadere o essere già scaduti in questo periodo in cui molti Paesi vietano gli spostamenti e quindi precludono la possibilità di fare ingresso in Italia.
Tutti i nulla osta già rilasciati in scadenza fra tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 manterranno la propria validità fino al 15 giugno 2020, ai fini della richiesta del relativo visto di ingresso. Le date indicate chiaramente potrebbero essere ulteriormente estese da nuovi provvedimenti normativi.
Il visto di ingresso potrà quindi essere richiesto all’ambasciata italiana competente – al momento – fino al 15 giugno 2020.
Cittadinanza italiana al compimento del 18mo anno
Sono sospesi anche i termini per l’elezione di cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia al diciottesimo anno di età, di conseguenza, se il termine di un anno dal compimento del diciottesimo anno scade(va) fra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020, in questo periodo la decorrenza del termine è sospesa e rinizia a decorrere dal 16 aprile.
Ad esempio, se il termine di un anno scadeva il 12 marzo 2020, la reale scadenza sarà il 4 maggio 2020 (i diciannove giorni intercorrenti fra il 23 febbraio e la scadenza naturale vengono “congelati” e iniziano a decorrere nuovamente dal 16 aprile).
Non è invece sospesa l’operatività delle Questura per le manifestazioni di volontà di richiedere asilo ai fini della regolarità del soggiorno (Circolare del Ministero dell’interno n. 19964/2020).