Il diritto penale al tempo del coronavirus
In questi giorni si affastellano numerose notizie sulle prescrizioni imposte con i decreti urgenti emessi per contenere l’emergenza epidemica del coronavirus.
Molte testate giornalistiche hanno diffuso informazioni errate in relazione alle fattispecie di reato che possono essere contestate a chi tenga comportamenti vietati.
Proviamo a fare un po’ di chiarezza.
L’ordinamento prevede un sistema di sanzioni con un crescendo di gravità per chi tenga condotte illecite.
La prima e più semplice condotta da valutare è quella di chi non rispetti le prescrizioni date con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (8.3.20 e seguenti, per approfondire) senza che vi siano “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessita?, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
In questo caso, la fattispecie generale a copertura di tutte le violazioni deve individuarsi nell’art. 650 c.p., ossia nella contravvenzione di “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” secondo cui, “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico, o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”.
Questo reato, essendo una contravvenzione punita alternativamente con l’arresto o la sanzione pecuniaria è soggetta ad oblazione ex art. 162 bis c.p. e chi viola le prescrizioni dell’autorità potrebbe essere ammesso – a discrezione del Giudice – a pagare una somma simbolica di 103 euro.
Chi abbia una valida ragione per sottrarsi agli obblighi imposti dall’Autorità, può ricorrere ad un’autocertificazione.
Ma attenzione: in questo caso, ove la dichiarazione risultasse mendace si potrebbe incorrere in una sanzione più grave e l’autore dell’illecito potrebbe essere chiamato a rispondere del reato di falso ideologico commesso dal privato ai sensi del combinato disposto dagli artt. 76 DPR 445/2000 e 483 c.p.
In altre parole, le sanzioni sarebbero più gravi e potrebbe essere contestato un delitto punito fino a due anni di reclusione.
Lo stesso modello di autocertificazione richiama poi la fattispecie di cui all’art. 495 c.p., ossia il delitto di “falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”. Il richiamo a questa norma, sembra riguardare non tanto il caso in cui venga dichiarata una falsa esigenza per sottrarsi alle disposizioni di urgenza, quanto l’ipotesi in cui vengano attestate false generalità al pubblico ufficiale, sia pure con lo stesso fine di sottrarsi alle disposizioni di urgenza dichiarando il falso.
La pena è più grave e si assesta fra uno e sei anni di reclusione.
Veniamo poi ai comportamenti più estremi.
Si potrebbero astrattamente ravvisare alcune responsabilità colpose nel caso in cui l’autore del reato trascurasse i propri sintomi e tenesse condotte improprie, magari in violazione di legge, provocando così qualche contagio. In queste ipotesi si potrebbero ravvisare le condotte di lesioni ed omicidio colposi purché sussista la prova del nesso di causalità fra la condotta e l’evento lesivo.
In caso di condotte dolose, da “untore”, potrebbero essere altresì contestati i reati di lesioni ed omicidio volontario.
Quest’ultima ipotesi ricorda invero i fatti di diffusione volontaria del virus HIV, con un’accettazione del rischio di contagio da parte dell’autore del reato.
Uno dei casi più noti si è peraltro concluso con la condanna per lesioni volontarie aggravate poiché l’autore del reato aveva consapevolmente trasmesso il virus mediante rapporti non protetti con numerose donne (cfr. Cass. Pen. n. 48014, 26.11.2019).
Per tornare al Covid-19, si potrebbe pensare, ad esempio, al caso di chi, consapevole di essere positivo e contagioso si rechi volontariamente in luoghi affollati cagionando la malattia ad altre persone ben individuate.
Le pene, a seconda della fattispecie contestata, possono andare dalla reclusione fino a tre mesi per le lesioni colpose, sino ad una pena da 6 a dodici anni per le lesioni dolose gravissime e 21 anni di reclusione (nel minimo) per l’omicidio volontario.
Il codice penale prevede altresì i reati di epidemia colposa e dolosa.
In particolare, l’art. 438 c.p. prevede che “chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo”.
Questa fattispecie è dolosa: in altre parole è richiesto che l’autore del reato, avendo nella sua disponibilità il virus, lo diffonda volontariamente. Il reato non è escluso nel caso in cui lo stesso soggetto sia infetto ed utilizzi la propria persona per la diffusione (cfr. Cass. Pen. n. 48014, 26.11.2019).
Se il fatto avviene per colpa la pena è ben più contenuta e si assesta fra uno e cinque anni di reclusione (art. 452 c.p.).
I reati di epidemia sono raramente contestati poiché prevedono stringenti requisiti per la loro configurabilità: la giurisprudenza richiede infatti che il contagio abbia dato luogo ad una diffusione incontrollabile, che abbia interessato un numero di soggetti indeterminato e che sia avvenuta in un periodo contenuto di tempo: per tale ragione, questa fattispecie fu esclusa nel citato caso di trasmissione di HIV, poiché il numero delle vittime era contenuto e ben determinato e il virus si era diffuso in un lungo arco temporale.
Inoltre il delitto di epidemia è fattispecie a condotta vincolata ed è dunque richiesto un preciso percorso causale nella verificazione dell’evento: è invero necessaria la “diffusione di germi patogeni”. In altre parole, il delitto in esame non può essere contestato a chi abbia tenuto condotte omissive, ad esempio, non comunicando a sanitari i propri sintomi o il proprio stato di positività (cfr. Cass. Pen. n. 9133, 28.02.2017).
Un’ultima breve osservazione.
Come sempre, il diritto penale deve ritenersi l’extrema ratio ed è inutile punire severamente i singoli se il virus si è già diffuso: a ben vedere la tenuta del sistema sanitario è nelle mani della maturità e della responsabilità morale – più che penale – dell’individuo.