Contro qualsivoglia discriminazione dei neonati
Ho conosciuto la signora Augusta De Piero, autrice dell’articolo che segue, nell’agosto 2021 a Vallombrosa, e ne ho apprezzato subito la forza e la tenacia, con cui da anni porta avanti la battaglia per il diritto dei neonati figli di immigrati irregolari a essere iscritti nei registri di stato civile senza il rischio che tale atto possa essere usato contro gli stessi genitori. Una spada di Damocle che nuoce non solo al diritto di ogni creatura che viene al mondo di essere pienamente riconosciuta dalla società in cui si trova a vivere, ma nuoce anche a detta società, certamente sul piano della salute pubblica, perché un bambino “clandestino” (suo malgrado!) non può riceve le dovute vaccinazioni né avere un pediatra che lo segue, e, se si ammala, può diventare, sempre suo malgrado, un veicolo di infezione per chicchessia. Per non parlare del diritto allo studio, calpestato, e di tanti altri diritti di cui è portatore ciascuno di noi.
Condividendo l’oggetto e le motivazioni del suo impegno, mi schiero al suo fianco, pubblicando la seguente riflessione/trattazione nella speranza che questo tema possa trovare più vasta diffusione ed eco, e quindi la soluzione qui auspicata – che sulla materia intervenga di nuovio una legge dello Stato.
Cedo dunque la parola ad AUGUSTA DE PIERO di Udine.
“Decostruire la categoria dei bambini condannati a non avere nome
Correva l’anno 2009 e i partiti politici, più storditi che preoccupati dall’arrivo crescente di stranieri, stimolati da una società più o meno civile ma ascoltata soprattutto quando lanciava il grido “prima gli italiani”, cercavano le modalità per improvvisarne una cacciata.
Undici anni prima la Legge 6 marzo 1998 n.40 (“Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) aveva definito i criteri per stabilirne la presenza legale e aveva identificato il “permesso di soggiorno” come testimonianza di percorsi conclusi con situazioni accettabili.
Quel permesso, esibito, garantiva l’immigrato nelle sue richieste di lavoro e di presenza nella società civile e garantiva a chi lo accogliesse la certezza di una situazione legale.
Questo non ne faceva un italiano, restava cittadino del suo Paese che, in parecchi casi, non c’era più o si manifestava come una dittatura feroce, devastante di ogni diritto umano.
La stessa legge 40/1998 aveva stabilito i casi in cui la richiesta di uno straniero NON dovesse accompagnarsi all’esibizione del permesso di soggiorno e, fra queste eccezioni , spiccava la richiesta di registrazione dell’atto di nascita di un figlio, atto che viene formulato al momento del parto.
Ma poi, appunto, la Legge 15 luglio 2009 n.94 ( “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”) non riconosceva più l’eccezione, costringendo i genitori, che chiedessero la registrazione della nascita in Italia del loro bambino, a dichiararsi irregolari davanti a un ufficiale di stato civile.
La trovata del legislatore era – nella sua sordida violenza – geniale.
Per identificare i clandestini (temine intollerabile se usato come capita quale sinonimo di irregolari) occorrevano le spie e le spie costano.
Il figlio nato in Italia diventava spia inconsapevole e gratuita dei propri genitori, una trappola che può far sì che la paura dei genitori potesse e possa diventare ragione di un nascondimento del piccolo attraverso la mancata registrazione.
In questo modo era ed è negata a quel nuovo essere umano la possibilità di godere, quando ne avesse bisogno, di beni e servizi che l’amministrazione pubblica doverosamente assicura nel rispetto di diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti, quali, ad esempio, la salute e l’istruzione.
Come si fa, infatti, ad aprire un qualsiasi percorso di vita a chi non esiste visto che gli è stata negata la documentazione che lo fa riconoscere come esistente?
Eppure l’Italia aveva ratificato la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con la Legge 27 maggio 1991, n. 176 (“Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo”) quella Convenzione fatta a New York il 20 novembre 1989, che afferma irrevocabilmente il superiore interesse di ogni nato.
Impossibilitato a eludere tale ratifica, il Ministero dell’Interno emanò, a ridosso della promulgazione della Legge 94/2009, di cui si è parlato sopra, la Circolare n. 19 del 7 agosto 2009, riconoscendo che la mancata iscrizione nei registri dello stato civile andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato.
Ma, ancora una volta, si trova l’inganno. E’ ben vero che, se dovesse mancare l’atto di nascita, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico, ma non è mai stata e ancora non è promossa in alcun modo la conoscenza della circolare 19/2009, così che parecchi Comuni e Consultori (dove approdano molte donne in attesa di dare alla luce la propria creatura), dopo 12 anni, non ne sono ancora (bene) al corrente.
Ebbene, qui ci si appella a ogni cittadino e cittadina affinché tutti si facciano promotori della conoscenza di questa circolare che, pur non avendo il rango di legge, tuttavia, nell’immediato, rappresenta l’unico strumento di salvezza per tanti bambini che rischiano di restare dei fantasmi, con ricadute nefaste non solo su loro stessi, ma anche su tutta la nostra società, in primis, sulla salute.
Un impegno di civiltà vuole certezze nei confronti dei soggetti deboli, e una delle azioni possibili, che attengono alla responsabilità di ognuno, è far conoscere a tutti i Comuni e a tutti i soggetti interessati (le mamme nei consultori!) questa certezza che non ha il rango della legge ma, nell’immediato, rappresenta uno strumento di salvezza.
Non possiamo però dimenticare che, se tolleriamo nel silenzio dell’indifferenza il discrimine introdotto con legge, ci troviamo nella scomoda posizione di contribuire a legittimare socialmente un meccanismo di esclusione che penalizza soggetti deboli fino a negarne un’esistenza riconosciuta.
Infine la risposta loro dovuta è affidata al parlamento perché una legge è necessaria.
Qui di seguito alcuni richiami importanti:
(Dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia
Art. 2 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
Art.2 2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari”
Art.6 1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
Art. 6 2 Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Sulla Circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 7 agosto 2009
La circolare chiarisce al punto 3, quanto segue:
«Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto.»
Quindi, l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi..
Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (artt. 2, 3, 30 ecc.), nonché con la tutela del minore sancita dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27/05/1991), in particolare agli artt. 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie”.
N.B. Il 6 ottobre 2021, su queste pagine web è stato pubblicato l’articolo dell’avvocato Sara Astorino dal titolo “Madri irregolari e diritto alla salute” https://www.aduc.it/articolo/madri+irregolari+diritto+alla+salute_33280.php
che ha preso spunto, fra l’altro, proprio alla segnalazione della signora Augusta De Piero.
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