Adozione in casi particolari: ammessa anche se non c’è ‘abbandono’
L’articolo 44 della Legge n. 184/83 (Legge Adozioni) prevede alla lettera d) una ipotesi di “adozione in casi particolari” alquanto dibattuta in giurisprudenza.
In particolare, si tratta dell’adozione consentita “quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo”.
In passato questa norma è stata interpretata in modo restrittivo, dato che si riteneva che la stessa facesse riferimento solo ai minori in stato di abbandono, ovvero “difficilmente adottabili” e rimasti di fatto senza proposte adottive (per lo più ciò accade per i bambini affetti da gravi patologie).
La giurisprudenza ha successivamente ampliato in via interpretativa il campo di applicazione della norma suddetta, estendendo il concetto di “impossibilità di affidamento preadottivo” ad ogni altra ipotesi di impossibilità, anche solo giuridica, di procedere con l’ordinaria adozione legittimante.
In altre parole, si tratta di casi in cui non vi è uno stato di abbandono materiale ma comunque l’adozione appare ugualmente opportuna per una migliore tutela dell’interesse del minore.
Ad esempio, sono stati ritenuti adottabili, ai sensi dell’articolo 44 lettera d), quei minori non abbandonati e affidati da anni ad una coppia o ad un singolo, o anche minori cresciuti nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, al fine di valorizzare il rapporto affettivo instauratosi tra l’affidatario e il bambino, così tutelando il preminente interesse di quest’ultimo al riconoscimento formale di tale rapporto.
Tale orientamento ha trovato ulteriore supporto nella Legge n. 76/2016, che ha riconosciuto l’unione civile tra persone dello stesso sesso ed ha altresì espressamente esteso a tali coppie le disposizioni normative che fanno riferimento al “matrimonio”, al “coniuge” o a termini equivalenti.
Nello stesso senso, si sono già espresse numerose sentenze, che ribadiscono che ai fini dell’adozione particolare ex articolo 44, lettera d), può ritenersi sufficiente l’impossibilità “giuridica” di procedere all’affidamento preadottivo, e non solo quella di fatto, derivante da una condizione di abbandono o di semi-abbandono, al fine di tutelare l’interesse del minore alla conservazione di legami affettivi che prescindono da quelli di sangue, attraverso l’attribuzione di rilevanza giuridica ai rapporti di fatto instauratisi tra il minore e l’adottante (Tribunale per i minorenni di Bologna, sentenza del 4 gennaio 2018; Corte di Appello di Milano, sentenza del 9 febbraio 2017; Cassazione, sentenza n. 12962/2016; Corte di Appello di Roma, sentenza del 23 dicembre 2015, n. 7127; Tribunale per i minorenni di Roma, sentenza del 30 luglio 2014; Corte di Appello di Torino, secondo cui “l’ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d della Legge 4 maggio 1983, n. 184, può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura; la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l’interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso“).